La Costituzione
italiana
Principi
fondamentali
1.
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la
esercita nelle
forme
e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociali e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È
compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’ attività
o una funzione, che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
d’intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale si è impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite nella legge.
<non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica e il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.